Art. 1.
(Modifica all'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Per i brevetti di invenzione e i modelli di utilità il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già sufficientemente descritti nella domanda di cui si rivendica la priorità».